Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 20

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
18
D.P.R. 59/2009
Sintesi
Il 10 giugno 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59
“Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 192/2005,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia”
in
vigore dal 25 giugno 2009, a 3 mesi dalla sua approvazione e dopo quasi 3 anni di attesa.
Il
DPR 59/2009
fissa i
requisiti minimi nazionali
e la
metodologia di calcolo della prestazione
energetica
, nonché i criteri generali per l’edilizia pubblica, in vigore nelle Regioni e Provincie
Autonome che non hanno ancora provveduto a legiferare sulla materia con propri provvedimenti
regionali, come previsto dall’art. 117 della Costituzione e dalla Clausola di cedevolezza di cui
all’art. 17 del D.Lgs 192/2005.
Questo decreto opera in ambito nazionale e definisce i criteri per:
la progettazione di edifici
il progetto, esercizio, manutenzione, ispezione degli impianti termici
in particolare definisce le metodologie per il calcolo del fabbisogno energetico riconosciuto a livello
nazionale (da coordinare a livello regionale) e i requisiti minimi prestazionali di edifici e impianti
relativamente alla:
climatizzazione invernale
(e mantenuto l’assetto del DLgs 192/05);
preparazione di acqua calda per usi sanitari
(sull’argomento in realtà non si chiarisce
il ruolo dell’obbligo delle fonti rinnovabili);
climatizzazione estiva
(la principale novità rispetto al DLgs 192/05);
illuminazione artificiale di edifici del terziario
(argomento non trattato nel testo del
decreto).
Per quanto riguarda gli
ambiti d’applicazione, il quadro del DLgs 192/05 non è stato
modificato
, infatti gli unici casi esclusi si riferiscono a:
a) edifici di particolare interesse storico o artistico nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe un’alterazione delle loro caratteristiche;
b) fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze
produttive;
c) fabbricati isolati con superficie utile < 50 m2;
d) impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in
parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Per tutti gli altri casi sono previsti requisiti minimi da rispettare. In base al tipo di intervento esistono
tre differenti livelli d’applicazione:
1) applicazione integrale a tutto l’edificio;
2) applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento;
3) applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi nel caso di
interventi su edifici esistenti.
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