Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 24

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
22
D.M. 26 giugno 2009
Sintesi
Il
10 luglio 2009
è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158, il
D. M. 26 giugno 2009 “Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
che adempie a quanto previsto
dal D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e mette fine al periodo transitorio.
Le nuove Linee Guida Nazionali in sintesi prevedono:
ACE - Attestato
di Certificazione
Energetica
Validità massima di 10 anni
, confermata solo se sono state
rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni
di controllo di efficienza energetica, degli impianti di
climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato
rispetto delle disposizioni l’attestato decade automaticamente il
31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la
prima scadenza non rispettata per le suddette operazioni di
controllo di efficienza energetica.
Libretti di impianto o di centrale
:
devono essere allegati
all’attestato di certificazione energetica.
Aggiornamento dell’attestato
in caso di:
interventi di riqualificazione che riguardano almeno il 25%
della superficie esterna dell’immobile;
installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti
di almeno il 5% rispetto ai sistemi precedenti;
interventi che, fermo restando il rispetto delle norme
vigenti, possano ridurre le prestazioni energetiche
dell’edificio.
Classe energetica globale
: l’attestato di certificazione
energetica deve contenere un’informazione sintetica in termine
di classe energetica globale per la climatizzazione invernale e
per la produzione di acqua calda sanitaria, la rappresentazione
grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e
della classificazione energetica che è identificata come
sommatoria delle prestazioni parziali relative alla
climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda
sanitaria.
Certificazione energetica per singolo appartamento
:
l’attestato di certificazione energetica deve essere redatto per
ogni singolo appartamento indipendentemente che l’impianto
sia centralizzato o individuale.
Soggetti
abilitati alla
certificazione
In attesa dell’apposito regolamento, trova applicazione, in via
transitoria l’Allegato III del D.Lgs. 115/2008.
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