Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 21

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
19
Il DPR 59/2009 introduce
nuovi limiti
di legge per quanto riguarda:
la prestazione energetica per il raffrescamento dell’edificio
;
la trasmittanza termica periodica per il controllo dell’inerzia dell’involucro opaco
;
precisazioni in merito ai
valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili
dell’edificio
(quali porte, finestre, ecc.);
introduzione di
limitazioni alla decentralizzazione
degli impianti termici e disposizioni
per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di
riscaldamento condominiali;
nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori
di calore alimentati da
biomasse
combustibili, sono stati introdotti dei requisiti specifici
minimi inerenti il rendimento energetico, i limiti di emissione del generatore e
l’isolamento dell’involucro edilizio;
una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di
sistemi
schermanti o filtranti
per le superfici vetrate sempre ai fini contenere l’oscillazione
termica estiva negli ambienti;
l’introduzione all’Articolo 4 comma 15 dell’obbligo nel caso di nuove costruzioni o
ristrutturazioni di
immobili pubblici o ad uso pubblico
, di
ridurre del 10%
i limiti del
fabbisogno imposti dal D.lgs. 311/06, rendendo cogente l’installazione di impianti
centralizzati per la climatizzazione invernale.
Col nuovo decreto non viene modificato l’aspetto amministrativo relativo alla documentazione da
predisporre e consegnare in Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, resta infatti
l’obbligo di consegnare:
l’attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori
;
l’asseverazione del Direttore dei Lavori della conformità delle opere rispetto alla
relazione tecnica
(relazione ai sensi della Legge 10/91), al progetto e alle sue
eventuali varianti in corso d’opera.
Il Comune:
dichiara irricevibile una
dichiarazione di fine lavori
se la stessa non è accompagnata
dalla documentazione sopra elencata;
definisce le modalità di controllo, accertamenti e ispezioni in corso d’opera (ovvero entro
5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente), volte a verificare la
conformità alla documentazione progettuale
;
effettua le
operazioni di controllo e verifica anche su richiesta del committente,
dell’acquirente o del conduttore dell’immobile
. Il costo degli accertamenti e ispezioni
e a carico dei richiedenti.
Il
DPR 59/2009, all’art. 6
precisa anche
le funzioni delle regioni e delle province autonome
.
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