Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 14

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
12
D.Lgs. 311/2006
Sintesi
Il
D.Lgs. n° 311 del 29.12.2006 (che modifica il precedente decreto n. 192/2005)
, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 ed entrato in vigore il 2 febbraio, estende, a
partire:
dal 1° luglio 2007
, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000
metri quadrati, in caso di compravendita.
dal 1° luglio 2008
l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre
nel caso di compravendita dell’intero immobile.
dal 1° luglio 2009
, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche
per la compravendita dei singoli appartamenti.
Di seguito
, in sintesi le principali novità del D. Lgs. 311/2006
:
vengono definite le caratteristiche dell’
Attestato di Qualificazione Energetica
sostitutivo
dell’
Attestato di Certificazione Energetica
fino all’emanazione delle linee guida;
unitamente alla dichiarazione di fine lavori il direttore dei lavori deve asseverare la
conformità delle opere al progetto ed alla relazione tecnica (ex legge 10/91) e l’Attestato di
Qualificazione Energetica;
vengono inasprite le sanzioni in caso di inosservanza della legge o dichiarazioni infedeli;
vengono diminuiti i fabbisogni ammissibili di energia primaria;
vengono diminuiti i
valori di trasmittanza
delle pareti verticali, delle coperture, dei
pavimenti su locali non riscaldati, dei serramenti;
definito in
valore minimo di trasmittanza (0.8 W/m
2
K) per pareti divisorie verticali od
orizzontali
e per tutte le strutture che delimitano verso ambiente esterno ambienti non
dotati di impianto di riscaldamento;
obbligatorietà della certificazione energetica per accedere a qualsiasi incentivo o
agevolazione
finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità
immobiliari;
obbligo di predisporre attestato di certificazione energetica ed affissione di targa energetica
per tutti i contratti di gestione degli impianti termici di edifici pubblici;
obbligo di
utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica
e quindi l’installazione di collettori solari, impianti geotermici, fotovoltaico, in modo da
soddisfare il 50% del fabbisogno di energia primaria per acqua calda sanitaria;
vengono riconfermati i poteri di controllo ed ispezione da parte dei Comuni.
Il D.Lgs. 311/2006 chiarisce anche l’ambito di applicazione del D.Lgs. 192/2005 sia per le nuove
costruzioni che per le ristrutturazioni. Di seguito si riporta una chiara tabella riepilogativa.
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