Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 16

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
14
D.Lgs. 115/2008
Sintesi
Il
Decreto Legislativo 115/08
recante
“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici ed abrogazione della direttiva
93/76/CEE”
.
Il D.Lgs. 115/2008 ha ribadito che la certificazione energetica deve essere considerata equivalente
a una diagnosi energetica. Le Regioni e le Province autonome che abbiano già provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE devono adottare misure atte a favorire la coerenza e il
graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti a:
metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti
per
le quali si adottano le norme tecniche nazionali UNI TS 11300, «Prestazioni energetiche
degli edifici», Parte 1. I software commerciali applicativi garantiscono che i valori degli indici
di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento
massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con
l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Questa garanzia è fornita attraverso
una verifica e una dichiarazione resa dal
Comitato Termotecnico Italiano (CTI)
o dall’ente
nazionale italiano di unificazione (UNI); il CTI predisporrà lo strumento nazionale di
riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui sopra.
l sono
soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
, riconosciuti come
soggetti certificatori:
i tecnici operanti sia in veste di dipendente di enti e di organismi pubblici o di società
di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria);
i professionisti, liberi o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali e
abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione degli edifici e degli
impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze attribuite dalla
legislazione vigente.
indipendenza del certificatore
.
Ai fini di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità di
giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all’atto della sottoscrizione dell’attestato di
certificazione energetica, devono dichiarare:
nel caso di
certificazione di edifici di nuova costruzione
, l’assenza di conflitto di
interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel
processo di progettazione e di realizzazione dell’edificio da certificare o con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente;
nel caso di
certificazione di edifici esistenti
, l’assenza di conflitto di interessi,
ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei
componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne
al richiedente.
Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di
organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di
indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di
obiettivi di interesse pubblico proprie di questi enti e organismi.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...68
Powered by FlippingBook