Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 22

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
20
Infatti, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso un’applicazione omogenea
della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le
province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei
principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a)
definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
, diverse da
quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma che trovino in queste stesse metodologie
indirizzo e riferimento;
b)
fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi
attraverso la definizione di
valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto
delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione
dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le
misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-
economico territoriale.
Per le regioni e province autonome che con riferimento al recepimento della direttiva europea
2002/91/CE, alla data di pubblicazione del DPR 59/09:
non hanno provveduto ad adottare propri provvedimenti regionali: si applicano le
disposizioni del DPR 59/09;
hanno provveduto ad adottare propri provvedimenti regionali: si deve provvedere
ad adottare misure per favorire un graduale ravvicinamento al DPR 59/09 e per
garantire coerenza nei contenuti.
Il
DPR 59/2009
fissa gli obblighi in merito alla dotazione minima di fonti energetiche rinnovabili nel
caso di edifici pubblici o privati. In caso di nuova costruzione, nuovi impianti termici o
ristrutturazione degli stessi (art. 4, comma 22), è obbligatorio l’utilizzo di
fonti rinnovabili
per la
produzione di energia termica ed elettrica
, in particolare copertura di almeno il
50% della
produzione di acqua calda sanitaria da fonti energetiche rinnovabili
, le modalità applicative
sono rimandate in relazione al dimensionamento ad un successivo provvedimento da approvarsi ai
sensi dell’art. 4 DLgs 192/2005 (art. 4, comma 23).
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