Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 12

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
10
D.Lgs. 192/2005
Sintesi
Il
D.Lgs. 192/2005
sul risparmio energetico recepisce la
Direttiva Europea 2002/91/CE
ed
aggiorna la Legge 10 del 1991.
Il
D. Lgs. 192/05
mira a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili
per contribuire alla riduzione dei gas serra per l’attuazione del
Protocollo di Kyoto
.
Con il nuovo decreto sono state emanate disposizioni relative:
Alla metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
All’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
Ai criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
Alle ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
Ai criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati delle
certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
Alla raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari
all’orientamento della politica energetica del settore;
Alla promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del
settore.
Per contenere i consumi di energia e per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, il D. Lgs.
192/05 si applica:
Alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in
essi installati
, di nuovi impianti installati in edifici esistenti delle opere di ristrutturazione
degli edifici e degli impianti esistente con le modalità e le eccezioni previste dal presente
decreto.
A tal riguardo, il decreto ha stabilito che tutti gli edifici costruiti in forza di permesso di
costruire o di Denuncia di Inizio Attività riepettivamente richiesto o presentata dopo
l’8
ottobre 2005
devono essere progettati e costruiti nel rispetto delle direttive sul Risparmio
Energetico, questi edifici vengono definiti
“Nuovi edifici”
;
All’esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici, anche
preesistenti;
Alla Certificazion Energetica degli edifici.
Nel caso di ristrutturazioni degli edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi
prestazionali è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.
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