Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 18

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
16
D.M. 11 marzo 2008 e s.m.i.
Sintesi
Il
D.M. 11 marzo 2008
, in vigore dal 02/04/08, è un decreto attuativo della
Finanziaria 2008
,
recante nuovi valori per:
gli
indici di prestazione per la climatizzazione invernale
per gli interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti;
le
trasmittanze per interventi sull’involucro edilizio
.
Il 12 febbraio 2010, sulla gazzetta Ufficiale n°35, viene pubblicato il
D.M. 26 gennaio 2010
“Aggiornamento del decreto Ministeriale dell’11 marzo 2008 in materia di riqualificazione
energetica degli edifici”
.
Questo Decreto modifica i valori limite della trasmittanza per le componenti dell’involucro edilizio, il
cui rispetto è fondamentale per accedere alle detrazioni fiscali dl 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica.
Si riporta una tabella riepilogativa dove si evidenziano i valori indicati dal D.M 11 marzo 2008 ed i
valori indicati dal D.M. 26 gennaio 2010 per ciascuna delle sei zone climatiche.
Inoltre, il
decreto modifica i requisiti necessari all'ottenimento delle agevolazioni
qualora
l’intervento di riqualificazione energetica globale dell’edificio preveda
la sostituzione di
generatori di calore
con generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili
.
In questo caso il provvedimento prevede che nelle zone climatiche C, D, E e F i valori della
trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili (quali porte, finestre e vetrine anche se non
apribili) che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i valori limite
riportati nella tabella 4 a, presente al punto 4, dell’
Allegato C del D. Lgs. 192/05.
Il Ministero giustifica tale ulteriore prescrizione con la necessità di evitare che si ricorra ad un
utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche,
contribuendo così anche a contenere l’immissione di polveri sottili nell’aria.
Un’ulteriore modifica riguarda
i generatori di calori alimentati a biomassa
: ai fini del calcolo
dell’indice di prestazione energetica, deve essere considerata una quota di
energia pari al 30%
dell’energia primaria realmente fornita all’impianto, come se provenisse da fonte fossile non
rinnovabile.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...68
Powered by FlippingBook