Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 30

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
28
D.Lgs. 28/2011
Sintesi
Il 29 marzo 2011 entra in vigore il
D.Lgs. n°28
destinato a ristrutturare il futuro delle rinnovabili, in
quanto, ridefinisce completamente i
criteri di integrazione
ed i
tempi delle rinnovabili negli
edifici
.
L’art. 11 del D.Lgs. 28/2011 dispone che le fonti rinnovabili debbano coprire i “consumi di calore, di
elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui
all'Allegato 3”. Da tale allegato si evince che gli obblighi sono previsti solo a partire
dal 31 maggio
2012
, e sono crescenti nel tempo.
Il D. Lgs. 28/2011 introduce per la prima volta nella normativa il concetto di
“edificio sottoposto a
ristrutturazione rilevante”
. Si tratta di un edificio che ricade in una delle due seguenti categorie:
a)
edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 mq
, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
b)
edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione
anche in manutenzione
straordinaria.
Le disposizioni non si applicano agli edifici protetti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Dlgs 42/2004) e a quelli specificamente individuati come sottoposti a protezione negli strumenti
urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione
incompatibile con il loro carattere storico e artistico.
Il decreto cambia anche la definizione di
“edificio di nuova costruzione”
, che è da intendere
come un “edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
E cioè il
29 marzo 2011
.
Tra le novità più significative si citano:
Regioni
L’art. 11 del Dlgs 28/2011 stabilisce che le singole regioni possano
prevedere incrementi nei valori di integrazione, rispetto a quelli
previsti dall’allegato 3 del presente decreto .Inoltre, le regioni,
all’interno dei propri piani di qualità dell’aria, possono stabilire che i
valori di integrazione debbano essere coperti (parzialmente o
totalmente) da “impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla
combustione delle biomasse”, se ciò dovesse risultare necessario per
mantenere determinati standard qualitativi dell’aria.
Impossibilità
tecnica
L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi
di integrazione deve essere evidenziata dal progettista nella relazione
tecnica, esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni
tecnologiche disponibili. In questi casi è comunque obbligatorio
ottenere un indice inferiore rispetto a quello obbligatorio ai sensi del
D.Lgs 192/2005, in conformità con formula di calcolo riportata dal
comma 8 dell’Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...68
Powered by FlippingBook