Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 34

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
32
D.M. 22 novembre 2012
Sintesi
Con il
D.M. 22 novembre 2012
, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°290 del 13 dicembre 2012, sono
state apportate alcune
modifiche alle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici”
.
Le novità rispetto alla precedente disciplina sono riportate di seguito:
Eliminazione
dell’autocertificazione
in classe G
E’ stato abrogato il paragrafo 9 dell’Allegato A del D.M. 26 giugno
2009, che prevedeva la possibilità per il proprietario di un edificio
esistente di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m
2
, di scadente
qualità energetica, di non dotarsi di certificazione energetica in caso
di compravendita,
autodichiarando che l’edificio stesso è di
classe energetica G
.
Esenzioni
dall’obbligo di
certificazione
energetica
L’Allegato A precisa che sono esclusi dall’obbligo di certificazione
energetica al momento dei passaggi di proprietà, oltre ai già previsti
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
, anche
altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un
confort abitativo, nonché:
i ruderi
, previa esplicita dichiarazione di tale stato
dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;
gli immobili venduti nello stato di “scheletro
strutturale”,
cioè privi di tutte le pareti verticali esterne, o di
elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioè privi delle
rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita
dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di
trasferimento di proprietà.
Per quest’ultima categoria di edifici, resta fermo l’obbligo di
presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una
nuova
relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle
norme per l’efficienza energetica degli edifici
in vigore alla data
di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o
denuncia di inizio attività, comunque denominato, che il proprietario
dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell’inizio
dei lavori.
Ruolo del CTI, ENEA
e CNR
Il
CTI, l’ENEA ed il CNR
devono rendere disponibili i sistemi di
riferimento nazionali su cui svolgere le verifiche di garanzia dei
software commerciali, che possono avere uno scostamento
massimo pari a +/- 5% dei valori degli indici di prestazione
energetica rispetto ai corrispondenti parametri determinati con
l’applicazione di sistemi di riferimento nazionali.
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