Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 37

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
35
Assenza di
conflitto di
interesse ed
imparzialità
Nel caso di
certificazione di edifici di nuova costruzione
viene
stabilito l’obbligo per i tecnici di dichiarare, all’atto di sottoscrizione
dell’attestato di certificazione energetica, l’assenza di conflitto di
interessi.
Il tecnico non deve avere alcun coinvolgimento nel processo di
progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o alcun
legame con i produttori dei materiali e dei componenti.
Non sono
ammessi né il coniuge né un parente fino al quarto grado.
Nel caso di
certificazione di edifici esistenti
, il certificatore deve
dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ovvero non deve essere
coinvolto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati né rispetto ai vantaggi che possano derivare al richiedente
(che comunque non deve essere né coniuge né parente fino al quarto
grado).
Responsabilità
diretta del
certificatore
L’attestato di prestazione energetica vale come un atto pubblico
(articolo 481 del codice penale) con responsabilità diretta del tecnico
abilitato che sottoscrive il documento.
Funzioni delle
Regioni e
Province
autonome
Le disposizioni del regolamento si applicano alle regioni e alle
province autonome che non hanno ancora provveduto ad
adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva
2002/91/CE.
Le Regioni e le province autonome devono controllare la qualità del
servizio di certificazione energetica reso dai certificatori tramite:
accertamento documentale
degli attestati di certificazione e
verifica del rispetto delle procedure;
valutazioni di congruità e coerenza dei dati
di progetto o di
diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
ispezioni delle opere o dell’edificio
.
Allegato I del
DRP
Esplicita i contenuti e la durata minimi dei corsi di formazione per i
tecnici abilitati.
A livello nazionale i corsi possono essere svolti da università,
organismi ed enti di ricerca, da consigli, ordini e collegi professionali
autorizzati dal
Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con i
Ministeri delle infrastrutture e dell’ambiente
.
A livello regionale, invece, dalle Regioni stesse e dalle Province
autonome o comunque da soggetti, con competenze specifiche
autorizzate dalle amministrazioni.
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