Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 36

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
34
D.P.R. 75/2013
Sintesi
Le novità rispetto alla precedente disciplina sono riportate di seguito:
Scopo del
Decreto
Il decreto del 16 aprile 2013 n. 75 stabilisce i requisiti per i
certificatori energetici degli edifici
. Il provvedimento colma le
lacune evidenziate dalla Commissione europea, infatti, contro l’Italia
era stata avviata una procedura di infrazione per non aver recepito la
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
Il decreto è entrato in vigore il 12 luglio 2013.
Il DPR attua una norma del
decreto legislativo n. 192/2005 di
recepimento della Direttiva 2002/91/CE
, che prevedeva
l’emanazione di un apposito decreto per stabilire “i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli
impianti di climatizzazione” (articolo 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
192/2005).
I soggetti abilitati
Sono abilitati all’attività di certificazione energetica e riconosciuti
come certificatori:
a)
i tecnici abilitati
;
b)
gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti
nel settore dell’energia e dell’edilizia
;
c)
gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare
attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili
,
opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa,
accreditati presso l’organismo nazionale italiano di
accreditamento;
d)
le società di servizi energetici (ESCO)
.
Requisiti per
ottenere
l’abilitazione
Per essere certificatore energetico occorre:
il diploma di istruzione tecnica
nel settore tecnologico o
la
laurea
;
l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento
;
la frequenza di corsi di formazione
(autorizzati dal Ministero
dello Sviluppo economico con i Ministeri delle Infrastrutture e
dell’Ambiente) delle
durata minima di 64 ore
sulla
certificazione energetica degli edifici.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...68
Powered by FlippingBook