Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 41

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
39
Le Sanzioni
Dopo l’entrata in vigore del Decreto legge, l’attestato di prestazione
energetica, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e
l’attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.
Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui sopra (la
Regione per l’attestato di prestazione energetica, i Comuni per gli altri
documenti) eseguono i controlli con le modalità di cui all’articolo 71
del citato DPR 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di
seguito indicate, salvo i casi per i quali ricorrano le ipotesi di reato di
rilevanza penale.
Per il
professionista qualificato
che rilascia la relazione
tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle
modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione
energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle
metodologie specificate, è prevista
una sanzione
amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a
4200 euro
.
L'ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo
le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi
ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
Per il
costruttore o il proprietario
che non provvedono a
dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di
nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, è prevista
una sanzione amministrativa non
inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro
.
Per il
proprietario
che non provvede a dotare di un attestato
di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari
nel
caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro
.
Nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa
va da 300 euro a 1800 euro
.
Infine, in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri
energetici
nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il
responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a
3000 euro
.
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