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Venerdì, 11 Marzo 2011 13:54

Conto energia e Certificazione Energetica: si cambia ancora.

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DLgsRinnovabili

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n.129 del 3 marzo 2011, ha approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili.Con il provvedimento approvato il Governo ha previsto un radicale cambiamento del meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici e ha introdotto nuovi obblighi per gli immobili di nuova costruzione o in caso di rilevanti ristrutturazioni.


Il Presidente Napolitano ha firmato il provvedimento il 7 marzo che ora deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La firma è stata apposta nonostante i numerosi appelli rivolti al Capo dello Stato da associazioni di categoria (Assosolare, Asso Energie Future, Gifi, Aper) e da numerosi cittadini che nel provvedimento ravvisano profili di illegittimità costituzionali.


Vediamo, in sintesi, le novità di maggiore interesse del provvedimento.

Cosa cambia per…..Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti di edifici
esistenti devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo quanto stabilito nell’allegato 3 e riportato nella tabella seguente.

 


 

Data di Richiesta del titolo edilizio


dal 31 maggio 2012
al 31 dicembre 2013

dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2016

dal 1° gennaio 2017

Percentuale minima
della somma dei consumi previsti
per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento
e il raffrescamento da soddisfare attraverso
l'utilizzo di ENERGIE RINNOVABILI

(deve essere sempre garantito almeno il 50%
dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria)

20 %

35 %

50 %

Potenza elettrica (minima)
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
che devono essere obbligatoriamente installati

S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno

P è la potenza espressa in kW

P=1/80.S

P=1/65.S

P=1/50.S

Nei centri storici  le percentuali sono ridotte del 50%; in ogni caso le regioni possono stabilire valori maggiori di quelli previsti.

 

Il mancato rispetto delle percentuali comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

L’accesso agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili sarà possibile solo per la quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi introdotti dal decreto. Le regioni e le province autonome possono prevedere l’impiego di fonti rinnovabili, in tutto o in parte, diverse dalla combustione delle biomasse, per garantire la qualità dell’aria e contenere i valori di PM10, PM 2,5 e idrocarburi policiclici aromatici.
Per progetti che prevedano utilizzo di fonti rinnovabili superiori di almeno il 30% a quelli minimi previsti è previsto un bonus volumetrico del 5%.

Cosa cambia per…..la Certificazione Energetica

L’art. 11 del provvedimento in questione modifica alcuni articoli del D.Lgs. 192/2005.
In particolare prevede che nei contratti di compravendita o di locazione di immobili sia inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
Dal 1° gennaio 2012, inoltre, è previsto che gli annunci commerciali di vendita riportino l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

Cosa cambia per…..Conto Energia e Impianti Fotovoltaici
Dal 1° giugno addio al terzo conto energia

L’art. 23 del provvedimento in attesa di pubblicazione prevede il mantenimento del terzo Conto Energia (D.M. 6 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010) solo per gli impianti per i quali l’allacciamento alla rete elettrica abbia luogo entro il 31 maggio 2011.
Entro il 30 aprile 2011, invece, deve essere approvato il nuovo regime di incentivi.
Le dichiarazioni del Ministro Romani lasciano presagire una consistente riduzione degli incentivi (nell’ordine, a della dello stesso ministro, del 50%).
Ulteriori limiti per gli impianti fotovoltaici a terra in zona agricola
Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che (in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2):

a)    la potenza di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW
b)    nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
c)    non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

Tali limiti non si applicano:

a)    ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.
b)    agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011 (sempreché l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto).

Decreto rinnovabili: le reazioni

Il provvedimento approvato dal governo ha suscitato un coro pressoché unanime di reazioni negative che prevedono ripercussioni notevoli sugli investimenti e sull’occupazione.
Tutti gli istituti di credito, fanno notare gli operatori del settore, hanno bloccato i finanziamenti alle imprese e ai privati per la realizzazione degli impianti.
A pesare notevolmente, inoltre, secondo le associazioni di categoria e gli esperti, è il quadro di incertezza che il paese offre agli investitori.  A rischio anche gli investimenti esteri; il settore delle rinnovabili è (era) uno dei pochi, se non l’unico, in grado di attrarre investimenti stranieri. Ma qual è la credibilità di un paese che cambia le regole del gioco durante la partita ?
Quale imprenditore è disposto a investire senza essere in grado di valutare i tempi di ritorno dell’investimento con ragionevole certezza ?

Letto 6161 volte Ultima modifica il Venerdì, 02 Marzo 2012 09:22
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