Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 57

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
54
Lauree
di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007:
Ingegneria civile e ambientale (classe di laurea L-7)
Ingegneria industriale (classe di laurea L-9)
Scienze dell'architettura (classe di laurea L-17)
Scienze e tecniche dell'edilizia (classe di laurea L-23)
Scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe di laurea L-25)
Lauree
di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000:
Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile (classe di laurea 4)
Ingegneria civile e ambientale (classe di laurea 8)
Ingegneria industriale (classe di laurea 10)
Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (classe di laurea 20)
Diploma di istruzione tecnica
, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni (di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88):
indirizzo C1 "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "energia"
indirizzo C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica"
Diploma di perito industriale
in uno dei seguenti indirizzi specializzati (di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni):
edilizia
elettrotecnica
meccanica
termotecnica
Diploma di istruzione tecnica
, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio",
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di
geometra.
Diploma di istruzione tecnica
, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e
agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.
Attenzione
: i professionisti in possesso dei titoli sopra elencati, se non
corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la
progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, devono conseguire
un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici
corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
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