Corso di Formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici - page 54

Corso di Formazione per i Tecnici abilitati alla
Certificazione Energetica degli Edifici
Modulo I
51
Certificatore Energetico
Requisiti tecnico-professionali ai sensi del
D.P.R. 75/2013
Il
D.P.R. 75/2013
definisce i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti e degli organism
i a cui affidare la
certificazione energetica degli
edifici
.
Il DPR specifica i
titoli di studio richiesti per essere tecnici abilitati
alla certificazione e
riconosce come soggetti certificatori anche:
gli Enti pubblici (e gli organismi di diritto pubblico) operanti nel settore dell'energia,
gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle
costruzioni edili e le ESCo.
Secondo quanto disposto dall'articolo 2 del DPR, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione
energetica, e quindi riconosciuti come
soggetti certificatori
:
i tecnici abilitati
Il tecnico abilitato è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi
pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria,
che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a
uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, articolo 2 del DPR, dove sono elencati i titoli di
studio riconosciuti come validi per l'attività di certificatore.
gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e
dell'edilizia
, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in
organico e in possesso dei requisiti sopra citati;
gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore
delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica
connessa,
accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento;
le società di servizi energetici (ESCo)
che operano conformemente alle disposizioni di
recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati,
in organico e in possesso dei requisiti sopra citati.
I professionisti possono diventare certificatori solo se abbiano conseguito titoli di studio.
Alcuni titoli di studio abilitano direttamente il professionista all'attività di certificatore, senza seguire
nessun corso di formazione. Altri titoli di studio necessitano di un attestato di frequenza di un corso
per la certificazione energetica degli edifici.
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