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Martedì, 07 Febbraio 2012 15:26

Obblighi di sicurezza che gravano sul Condominio

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Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha puntualmente chiarito, con recente risposta ad un preciso quesito posto che, successivamente all’emanazione del d. lgs. 626/94,  la figura del datore di lavoro in materia condominiale, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel T.U. 81/08, così come modificato ed integrato ad opera del correttivo 106/09, va individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore.

La locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” va intesa con specifico riferimento oltre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro  attività nell’ambito di un condominio, purché con mansioni affini  a quelle effettivamente svolte dai portieri.

Letto 10816 volte Ultima modifica il Giovedì, 12 Aprile 2012 12:00

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